Comma abrogato dall’art. 5, comma 56, della L.R. 05/08/2022, n. 13 a far data dall’entrata in vigore della disciplina contrattuale di cui all’art. 4, comma 3, della L.R. 12/08/2021, n. 14, così recitava:

“1. Dopo il comma 2 dell'articolo 68 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è aggiunto il seguente:

"2-bis. Al fine di garantire un miglior efficientamento e razionalizzazione delle spese della società Friuli-Venezia Giulia Strade S.p.A., nonché per favorire una proficua mobilità del personale nell'ambito degli enti che esercitano le funzioni in materia di viabilità, a far data dall’1 gennaio 2019, al personale dirigente e non dirigente di nuova assunzione si applica il contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico. Ai dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 2018, fino a nuove determinazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 2. Le disposizioni precedenti non si applicano al direttore generale della società.".”

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