Sent.C. Cass. 30/04/2008, n. 10922 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 30/04/2008, n. 10922

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1. Arricchimento senza causa - Azione contro la P.A. - Riconoscimento implicito dell’utilità dell’opera o della prestazione - Come nel caso della delibera di adozione di un piano urbanistico particolareggiato progettato da un professionista per conto della P.A. - Configurabilità
1. Il riconoscimento dell’utilità dell’opera o della prestazione in un’azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., può avvenire anche in maniera implicita, mediante l’utilizzazione dell’opera o della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell’ente; in particolare, l’adozione da parte del competente organo dell’Amministrazione di un piano urbanistico particolareggiato, elaborato da un professionista per conto della stessa Amministrazione, configura un implicito riconoscimento dell’utilità dell’attività svolta dal professionista medesimo, senza che a tal fine sia necessario che all’adozione del piano abbia fatto seguito il completamento dell’iter amministrativo di approvazione definitiva, poiché l’approvazione definitiva del piano può essere rilevante ai fini dell’adozione dello strumento urbanistico, ma non ai fini del riconoscimento dell’utilità della prestazione del professionista.

1. Conf. Cass. 28 ottobre 2005 n. 21079,R 20 agosto 2004 n. 16348. [R=W20AG0416348] Ved. Anche Cass. 3 agosto 2000 n. 10199,R 26 luglio 1999 n. 8070, R10 febbraio 1996 n. 1025.R 1a. Ved. «Progetto su incarico P.A. nullo ed azione di arricchimento senza causa» Ved. Anche Cass. 21 febbraio 2007 n. 4099 R (Indennità ex art. 2041 riconosciuta in seguito ad azione contro la P.A. per arricchimento senza causa - È preclusa successiva azione derivante da appalto ll.pp.); 13 settembre 2006 n. 19670 R (Presupposti per l’azione di arricchimento senza causa contro la P.A.); 27 giugno 2006 n. 14807 R (Nullità del contratto di appalto e mancato pagamento per opera realizzata senza concessione edilizia - Azione ammissibile dell’appaltatore contro il committente per la sua locupletazione).

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