Sent.C. Cass. 10/02/1996, n. 1025 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 10/02/1996, n. 1025

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1. Progettista - Progetto sommario - Utilizzazione da Ente pubblico diverso dal Committente - Configurabilità del riconoscimento dell'utilità dell'opera - Conseguente ammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa.
1. In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della Pubblica amministrazione , il riconoscimento, da parte di Enti pubblici, dell'utilità di una prestazione professionale (nella specie, redazione di un progetto di massima, da parte di un ingegnere e di un architetto, per la realizzazione di una strada), si realizza con la mera utilizzazione della stessa, indipendentemente dal fatto che i fini, al cui perseguimento la prestazione era diretta, siano stati realizzati da un Ente diverso da quello al quale il progetto era destinato (nell'ipotesi, dall'A.N.A.S., anziché dalla Provincia e dalla Comunità montana, che avevano affidato l'incarico di progettazione), in quanto il vantaggio goduto dall'arricchito non deve avere necessariamente un contenuto di diretto incremento patrimoniale, ma può consistere in qualsiasi forma di utilizzazione della prestazione consapevolmente attuata dalla Pubblica amministrazione e, quindi, anche in un semplice risparmio di spesa (ravvisabile, nella circostanza, nel mancato esborso per procurarsi altro progetto idoneo a convincere l'A.N.A.S. ad assumere il peso dell'esecuzione dell'opera viaria).

1a. Come nota 1a. a C. Conti, Sardegna 13 gennaio 1996 n. 1/R.
Cod. civ. art. 2041

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