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Sent.C. Cass. 28/10/2005, n. 21079

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - Nullità - Conseguente azione per arricchimento senza causa - Ammissibilità - Condizioni - Riconoscimento dell'utilità da parte P.A. - Invio di un progetto da P.A. all'autorità di controllo - Riconoscimento implicito - Configurabilità.
1. Poiché è viziata da nullità, e non anche da inesistenza giuridica, la notificazione di un atto di impugnazione effettuata (come nella specie) nel domicilio eletto presso il difensore di più parti tramite la consegna di una sola copia, o di un numero di copie inferiore a quello delle parti cui l'atto medesimo è destinato, la nullità è sanata per il raggiungimento dello scopo ove si verifichi la regolare costituzione di tutte le parti cui l'impugnazione è diretta, retroagendo l'effetto sanante al momento del compimento della notifica viziata e rendendo così tempestiva l'anzidetta impugnazione se, a quel momento, non risultava decorso il relativo termine. 2. L'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A. differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte di questo, dell'utilità dell'opera o della prestazione. Tale riconoscimento può avvenire in maniera esplicita, cioè con un atto formale, oppure in modo implicito, cioè mediante l'utilizzazione dell'opera o della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente; l'adozione, in particolare, da parte del competente organo dell'Amministrazione, di un progetto di rilevanza pubblica elaborato da un professionista per conto della stessa amministrazione ed il relativo invio di tale progetto, da parte dell'Ente, all'Autorità di controllo per l'approvazione, configura un implicito riconoscimento dell'utilità dell'attività svolta dal professionista medesimo, senza che rilevi , una volta intervenuto l'atto, che questo manchi delle prescritte formalità o delle approvazioni e dei controlli necessari per farne un atto amministrativo valido ed efficace (come nel caso di specie, in cui l'organo di controllo regionale negava la propria approvazione al piano regolatore comunale redatto dai professionisti che, in mancanza di un valido contratto, agivano nei confronti dell'amministrazione chiedendo l'indennizzo per indebito arricchimento,a causa della mancata trasmissione, da parte dello stesso Comune, degli elaborati grafici ed amministrativi relativi ai piani in oggetto), poiché tali requisiti possono condizionare l'efficacia dell'atto amministrativo sul piano negoziale, ma non inficiano l'efficacia della dichiarazione di scienza dell'atto di accertamento. 3. Non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione. Pertanto, la domanda proposta per chiedere l'adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o da convenzione o da atto dell'autorità non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita di arricchimento senza causa (Nella specie la Corte Cass. ha ritenuto che il corso della prescrizione della domanda di indebito arricchimento non fosse stata interrotta da una domanda precedentemente proposta con riferimento alla medesima situazione di fatto, ma avente come oggetto il pagamento di compenso conseguente a contratto di prestazione d'opera professionale).

1a.- Ved. massima e testo della sentenza (estratto) in «Progetto su incarico P.A. nullo ed azione di arricchimento senza causa»,
[Cod. civ. art. 2041 (n)]

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