Sent. C. Cass. 07/12/2007, n. 25621 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 07/12/2007, n. 25621

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1. Appalti ll.pp. - Riserve - Iscrizione tempestiva nel registro di contabilità e successiva conferma nel conto finale - Obbligo dell’appaltatore
1. Negli appalti ll.pp., la necessità della tempestiva formulazione delle riserve e successiva quantificazione nel registro contabile ha carattere generale e riguarda tutte le pretese che a qualunque titolo incidono sul compenso dell’appaltatore; vi sono comprese quelle non previamente determinate in quanto sono determinabili solo ad opera conclusa, a meno che non si riferiscano ad attività del tutto disgiunte dalle opere appaltate e dunque estranee all’appalto stesso, ovvero traggano fonte da fatti illeciti.

1. Ved. Cass. 4 agosto 2000 n. 10261;R 1 dicembre 1999 n. 13399;R 3 marzo 1983 n. 1575.[R=W3M831575] 1a. Ved. Cass. 10 agosto 2007 n. 17630 R(Sulla decadenza delle riserve per la loro mancata tempestiva iscrizione nel registro di contabilità). 1c. Agli artt. 54 e 64 del vecchio Regolamento ll.pp., R.D. 1895/350 corrispondono gli artt. 165 e 174 del nuovo Regolamento, D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554: ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove». All’art. 26 del D.P.R. 62/1063 corrisponde l’art. 31 del nuovo Capitolato generale, D.M. 19 aprile 2000 n. 145: ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove».
[R.D. 25 maggio 1895 n. 350, artt. 54 (1c) e 64, c. 1 (1c);[R=RD25MA95] D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 26, c. 1 (1c)][R=DPR106362]

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