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Sent.C. Cass. 20/04/2007, n. 9448

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1. Appalti ll.pp. - Anticipazione all’appaltatore - Garanzia - Polizza fideiussoria - Graduale riduzione con recupero dell’anticipazione sugli acconti.
1. In tema di opere pubbliche, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627 e della disciplina attuativa contenuta nel D.M. 25 novembre 1972, le anticipazioni concesse dalla stazione appaltante all’impresa appaltatrice vengono gradualmente recuperate con trattenute sugli acconti e, se necessario, sul saldo dell’importo contrattuale; e, correlativamente, la misura della corrispondente garanzia fideiussoria si riduce, previo assenso dell’amministrazione, nei limiti delle anticipazioni ancora da recuperare. Da tanto deriva che la progressiva riduzione della garanzia non ha carattere automatico, ma è condizionata alla graduale riduzione del debito garantito in conseguenza del recupero dell’anticipazione in sede di versamento degli acconti (e, se necessario, del saldo) ed al consenso espresso dell’amministrazione, alla quale è pertanto rimessa la valutazione discrezionale della consistenza della garanzia in relazione alle specifiche modalità di svolgimento del rapporto. Ne consegue che, in difetto di tali condizioni - che trovano applicazione anche nel caso, disciplinato dall’art. 3 del citato D.M., di revoca dell’anticipazione intervenuta nel corso dell’esecuzione dell’appalto in situazioni di inadempienza dell’appaltatore -, il fideiussore non può reclamare, per sottrarsi in tutto o in parte all’obbligo di restituzione della anticipazione, che il debito dell’appaltatore si è ridotto in ragione di ulteriori lavori che non abbiano dato luogo a procedura di trattenuta su acconto o sul saldo e ad assentita riduzione della garanzia.

1. Ved. Cass. 15 ottobre 2004 n. 20324 R; 2 settembre 2004 n. 17673 R; 20 febbraio 1997 n. 1569 R; 1 luglio 1995 n. 7345 R. 1a. - Sulla anticipazione all’appaltatore di lavori pubblici ved. Cass. 6 novembre 2006 n. 23670 in GIU 1/07, 96 (L’erogazione dell’anticipazione all’appaltatore è comunque subordinata alla presentazione di idonee garanzie bancarie od equivalenti); 21 febbraio 2006 n. 3768 R e 4 giugno 2004 n. 10641 R (L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 3: l’anticipazione va accreditata all’impresa entro 6 mesi dalla data dell’offerta); 15 ottobre 2004 n. 20324 R (Sulla revoca dell’anticipazione in caso di risoluzione del contratto d’appalto); 2 settembre 2004 n. 17673 R (Revoca dell’anticipazione in caso di mancata prosecuzione dell’appalto, da qualunque ragione tale mancata prosecuzione dipenda); 4 giugno 2004 n. 10641 c.s. (Sul ritardato pagamento dell’anticipazione all’appaltatore); 23 luglio 2003 n. 11448 R (Revoca dell’anticipazione erogata all’appaltatore a seguito della mancata prosecuzione dell’appalto - Diritto dell’amministrazione appaltante di richiedere al fideiussore il pagamento della relativa somma). Ved. anche «Anticipazione all’appaltatore».
(D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627; [R=DPR62772] D.M. 25 novembre 1972, art. 3)

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