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Sent.C. Cass. 04/06/2004, n. 10641

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1. Appalti ll.pp. - Anticipazione all'appaltatore - Accredito all'impresa entro 6 mesi dall'offerta. 2. Appalti ll.pp. - Anticipazione all'appaltatore - Ritardato pagamento - Interessi di mora ex artt. 35 e 36 D.P.R. 62/1063 - Esclusione.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, la norma contenuta nell'art. 3, comma 1, L. 10 dicembre 1981 n. 741, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 26 febbraio 1986 n. 41 (applicabile ratione temporis) - secondo cui, per i lavori da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo la sua entrata in vigore, «l'anticipazione di cui al D.M. previsto dall'art. 12, commi 6, 7 e 8, R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, è accreditata all'impresa indipendentemente dalla sua richiesta, entro sei mesi dalla data dell'offerta» - considera come dies a quo per il detto accreditamento, quando vi sia stata una fase di negoziazione diretta tra l'Amministrazione e il privato, la data nella quale l'Ente pubblico abbia accettato l'offerta dell'appaltatore e abbia consentito la formazione del contratto. Infatti, la formulazione letterale della disposizione esige una sua interpretazione logico-sistematica, considerato che è stata formulata dal legislatore con riferimento ai normali modelli di gara (asta pubblica e licitazione privata) nei quali l'Amministrazione predefinisce compiutamente lo schema negoziale, indicando i termini e le modalità da seguire per la presentazione delle offerte. 2. Le disposizioni degli art. 35 e 36 del Cap. gen. ll.pp. D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, che attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora di varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della Pubblica Amministrazione, si riferiscono esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale e non anche al caso della ritardata erogazione dell'anticipazione di cui all'art. 3 della L. 1981 n. 741.

Sulla anticipazione all'appaltatore di lavori pubblici ved. Cass. 23 luglio 2003 n. 11448 R (Revoca dell'anticipazione erogata all'appaltatore a seguito della mancata prosecuzione dell'appalto - Diritto dell'amministrazione appaltante di richiedere al fideiussore il pagamento della relativa somma).
(R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 12; R L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 3) [R=L74181] (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 12; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35, 36; [R=DPR106362] L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 3; L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 26) R

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