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Sent.C. Cass. 07/04/2006, n. 8227

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1. Consulente tecnico d’ufficio - Inizio delle operazioni - Comunicazione ex art. 90 Disp. att. C.p.c. - Omissione - Nullità - Condizioni.
1. In tema di consulenza tecnica d’ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, Cod. proc. civ. e 90, comma 1, Disp. att. Cod. proc. civ., alle parti va data comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. Peraltro, l’omissione (anche di una) di simili comunicazioni induce la nullità della consulenza stessa soltanto qualora, con riguardo alle circostanze del caso concreto, essa abbia pregiudicato il diritto di difesa per non essere state le parti anzidette poste in grado di intervenire alle operazioni, onde la riferita nullità non si verifica qualora risulti che le medesime parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all’indagine o di esplicare in essa le attività ritenute convenienti.

Ved. Cass. 14 febbraio 2006 n. 3191 R
(Disp. att. C.p.c. art. 90)

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