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Sent.C. Cass. 29/03/2006, n. 7243

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1. Consulente tecnico d’ufficio - Indagini e comunicazioni alle parti - Omesso avviso dell’inizio delle operazioni - Conseguenze. 2. Consulente tecnico d’ufficio - Collaborazione di esperti - Ammissibilità - Possibilità di avvalersene in mancanza di autorizzazione del giudice - Condizioni.
1. In tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’omesso avviso dell’inizio delle operazioni del consulente, da effettuarsi ai sensi dell’art. 91 Disp. att. C.p.c., configura un caso di nullità relativa, che la parte interessata è onerata a far valere nella prima istanza o difesa utile successiva al deposito della relazione dell’ausiliario del giudice, verificandosi, in caso di mancata proposizione tempestiva della relativa eccezione, la sanatoria della suddetta nullità. 2. In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente può avvalersi dell’opera di specialisti, al fine di acquisire, mediante gli opportuni e necessari sussidi tecnici, tutti gli elementi di giudizio, senza che sia necessaria una preventiva autorizzazione del giudice, nè una nomina formale, purchè egli assuma la responsabilità morale e scientifica dell’accertamento e delle conclusioni raggiunte dal collaboratore.

Ved. Cass. 26 gennaio 1984 n. 627. R Ved. Cass. 8 marzo 1984 n. 1605. R Ved. Cass. 14 febbraio 2006 n. 3191 R
(Disp. att. C.p.c. art. 91)

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