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Sent.C. Cass. 02/08/2006, n. 17551

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - Forma scritta - Necessità - Scambio di corrispondenza - Insufficienza.
1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la stipula per iscritto dei contratti d’opera tra P.A. e professionisti non può avvenire a mezzo di scambio di corrispondenza, ma richiede la contestualità delle rispettive dichiarazioni di volontà delle parti.

Conf. Cass. 2 settembre 2005 n. 17703; R 12 febbraio 2003 n. 2067.[R=W12F032067] Sulla necessità della forma scritta dell’incarico professionale da parte della P.A. a pena di nullità ved. Cass. 2 marzo 2006 n. 4635 R (Per il conferimento di incarico ad un professionista da parte della P.A. è necessaria la forma scritta; ed è irrilevante la deliberazione autorizzativa dell’organo collegiale di un ente pubblico, come il Comune); 7 ottobre 2005 n. 19638 R(Per il conferimento di un incarico ad un professionista da parte della P.A. è necessaria la forma scritta; è inammissibile, a pena di nullità, la conclusione di un contratto a distanza per corrispondenza).

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