Sent.C. Cass. 15/02/2005, n. 3042 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 15/02/2005, n. 3042

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1. Professionisti - Incarico - Da P.A. - Forma scritta - Necessità - Documenti presupponenti il contratto - Irrilevanza.
1. Il contratto con il quale la P.A. conferisce un incarico professionale deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, mediante la redazione di un atto sottoscritto dal rappresentante dell'ente e dal professionista, con la conseguenza che la sussistenza del requisito formale non può essere ricavata aliunde, attraverso la produzione di documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono, quali la delibera della giunta municipale di autorizzazione al conferimento dell'incarico al professionista e la sua comunicazione al professionista da parte del vicesindaco.

Sulla necessità della forma scritta dell'incarico professionale da parte della P.A. a pena di nullità ved. Cass. 3 febbraio 2004 n. 1929 R; 21 novembre 2003 n. 17695 R (La delibera di un ente pubblico che conferisce un incarico professionale non equivale a regolare atto contrattuale - che richiede invece, a pena di nullità, la forma scritta - ma ha efficacia solo interna all'ente) .

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