Sent.C. Cass. 03/02/2004, n. 1929 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 03/02/2004, n. 1929

50008 50008
1. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - Forma scritta - Atto contrattuale - Necessità - A pena di nullità.
1. Il contratto col quale l'Amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale deve essere redatto in forma scritta, a pena nullità, onde è da escludersi che la sussistenza di un siffatto requisito formale possa essere ricavata aliunde, ad esempio attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono; pertanto, la produzione del contratto stesso costituisce onere probatorio della parte che basa su di esso la propria domanda, per cui il giudice, al fine di valutarne la fondatezza, ben può rilevare la mancanza del contratto in questione, senza che tale mancanza debba essere eccepita dalla controparte.

Ved. Cass. 21 novembre 2003 n. 17695 R

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