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Sent. C. Cass. 05/04/2000, n. 4197

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Nuove costruzioni - Riserva di aree per parcheggi - Obbligatorietà.
1. La disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, impone un vincolo di destinazione, di natura pubblicistica, per il quale gli spazi in questione sono riservati all'uso diretto delle persone che stabilmente occupano le singole unità immobiliari delle quali si compone il fabbricato o che ad esse abitualmente accedono; non impone, per contro, all'originario proprietario dell'intero immobile la cessione in proprietà delle dette aree in una alla cessione a tale titolo di ciascuna unità, in quanto le finalità perseguite dal legislatore, d'interesse collettivo e non individuale dei singoli acquirenti di porzioni del fabbricato, o del complesso di essi, sono egualmente conseguite sol che il vincolo di destinazione venga rispettato con il riconoscere e garantire a costoro uno specifico diritto reale d'uso sulle aree stesse.

Ved. Cass. 4 marzo 2000 n. 2473R.
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 sexiesR; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18)R

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