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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Basilicata 09/01/1995, n. 2
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- L.R. 07/08/2003, n. 28
- L.R. 07/05/2003, n. 14
- L.R. 11/03/1997, n. 14
- L.R. 22/07/1996, n. 33
- errata corrige in B.U. 16/02/1995, n. 12
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TITOLO I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle convenzioni inter |
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Art. 2 - Funzioni amministrative1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica-venatoria e svolge compiti di indirizzo, di controllo e sostitutivi |
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Art. 3 - Indirizzi programmatici1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. 2. La Regione e le Province cooperano al fine della realizzazione della pianificazione faunistico-venatoria. 3. La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente nel |
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Art. 4 - Piano faunistico-venatorio regionale1. La Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 10 della legge n. 157/1992, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante “la redazione del piano faunistico-venatorio regionale” N2. 2. N3 |
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Art. 5 - Piani faunistico-venatori provinciali |
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Art. 6 - Strumenti di programmazione1. Ai fini del finanziamento regionale, le province, entro il 30 aprile di ogni anno presentano il programma annuale di gestione provinciale. 2. La Giunta regionale approva i programmi annuali presentati dalle province e assegna contestualmen |
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Art. 7 - Attività regionali di promozione e di ricerca1. La Regione provvede alla riorganizzazione dell'Ufficio n. 36 "Foreste, ecologia, caccia e pesca" per adeguarlo ai compiti previsti dalla presente legge. 2. Per favorire la conoscenza delle specie della fauna selvatica e la diffusione dei principi di razionale e corretta gestione delle stesse, la Giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e di protezione ambientale, delle scuole. 3. La Giunta regionale |
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Art. 8 - Comitato tecnico faunistico-venatorio provinciale1. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio provinciale è costituito, per ciascuna provincia, con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto: a) dall'Assessore provinciale alla caccia o da un suo delegato, che lo presiede; b) da tre rappresentanti delle organizzazioni professiona |
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Art. 9 - Tassidermia e imbalsamazione1. L'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione di seguito chiamata imbalsamazione, è subordinato al possesso di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane e di autorizzazione rilasciata dal Presidente della Provincia competente per territorio. 2. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, sono esonerati dal possesso dei documenti di cui al comma precedente, purché esercitino l'attività di imbalsamazione per conto esclusivo degli enti e ne facciano comunque segnalazione alla Provincia. 3. L'imbalsamazione è consentita esclusivamente per esemplari appartenenti: |
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Art. 10 - Soccorso di fauna selvatica in difficoltà1. La Regione Basilicata, al fine di salvaguardare la biodiversità, tutela la fauna selvatica e, in particolar modo, quella in via di estinzione. Per "selvatica" si intende la fauna proveniente direttamente dall'ambiente naturale o anche un animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione. |
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TITOLO II - Istituti di tutela della fauna e dell'ambiente |
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Art. 11 - Miglioramenti ambientali1. Le province promuovono la realizzazione di progetti di miglioramento ambientale in vista della valorizzazione del territorio e del ripristino degli equilibri naturali, per favorire la sosta dell'avifauna selvatica migratoria, e l'incremento di fauna selvatica autoctona ed il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate dalla caccia. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere “dell'ISPRA” |
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Art. 12 - Oasi di protezione1. Le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica sono istituite dalla Provincia, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale di cui all'art. 4. 2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l'insediamento e l'irradiamento naturale delle spe |
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Art. 13 - Zone di protezione1. Le province, in attuazione degli indirizzi programmatici regionali, istituiscono zone di protezione lungo le rotte migratorie dell'avi-fauna segnalate “dall'ISPRA” N1. |
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Art. 14 - Zone di ripopolamento e cattura1. Le zone di ripopolamento e cattura, istituite con le modalità di cui ai commi 6, 7, del precedente art. 12, sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio, in tempi e co |
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Art. 15 - Centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono finalizzati alla ricostituzione di fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio regionale. 2. I centri pubblici sono istituiti, preferibilmente su terreni demaniali, dalle province che ne curano anche la gestione, per la quale possono avvalersi della collaborazione delle comunità montane, dei comuni singoli o associati, nonché degli organi di gestio |
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Art. 16 - Aziende agri-turistico-venatorie1. Su richiesta dei soggetti interessati e sentito il parere dell'I.N.F.S., la Provincia può autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ai fini di impresa agricola. 2. L'attività venatoria è connessa alle attività agricole di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento del bestiame, la cui principalità caratterizza l'esercizio dell'agriturismo. 3. Le aziende agri-turistico-venatorie sono finalizzate alla valorizzazione delle aree agricole svantaggiate, attraverso la organizzazione dell'attività venatoria. Esse devono preferibilmente essere situate in territori di scarso rilievo faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree montane o |
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Art. 17 - Aziende faunistico-venatorie1. Su richiesta dei soggetti interessati, singoli o consorziati, e sentito il parere “dell'ISPRA” N1, la Provincia può autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie - senza fini di lucro. 2. Le aziende faunistico-venatorie sono finalizzate, nel rispetto degli obiettivi del piano faunistico-venatorio regionale, al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, ai fini dell'incremento della fauna selvatica e dell' |
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Art. 19 - Tutela della fauna e divieto di uccellagione1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà nel territorio regionale. |
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Art. 20 - Cattura temporanea e inanellamento1. L'ufficio regionale competente in materia di tutela della biodiversità naturale e delle specie faunistiche protette, su parere dell'ISPRA, può autorizzare esclusivamente gli Istituti Scientifici delle Università del C.N.R. e i Musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l' |
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Art. 21 - Zone per l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da caccia1. Le province regolamentano la costituzione, su terreni incolti o a coltura svantaggiata, di zone destinate all'addestramento, all'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare cinofile e ne affidano la gestione, mediante autorizzazione, prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, riconosciute a livello nazionale, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati. Le zone di addestramento autorizzate ad imprenditori agricoli titolari di aziende agri-turistico- |
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Art. 22 - Tabelle di segnalazione1. Le tabelle di segnalazione prescritte dalla presente legge, devono avere le dimensioni di cm. 20 per cm. 30. Le tabelle recano scritte nere su fondo bianco e sono collocate, lungo il perimetro dei territori interessati, su pali tinteggiati |
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TITOLO III - Esercizio del prelievo venatorio |
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Art. 23 - Ambiti territoriali di caccia1. In attuazione del piano faunistico-venatorio regionale ed ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 157/1992, ciascuna Provincia ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia in ambiti territoriali di caccia (A. |
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Art. 24 - Iscrizione all'Ambito territoriale di caccia - ATC1. I cacciatori indicati al comma 2 del presente articolo hanno diritto ad iscriversi annualmente all’ATC, previa presentazione di una domanda utilizzando esclusivamente il sistema informativo agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB), nel periodo dal 1° febbraio al 28 febbraio di ogni anno, e versando in favore dell'ATC di competenza, descritta al comma successivo, una quota commisurata alla metà della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 36 della presente legge. 2. Possono presentare la domanda di iscrizione nei termini e nei modi di cui al comma 1: a) i cacciatori residenti e co n domicilio n ella Regione all’ATC in cui risiedono o hanno il proprio domicilio; |
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Art. 25 - Comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia1. Il Comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia è nominato con deliberazione di Giunta regionale ed è così composto: a) per il 60% in misura paritaria, dai rappresentanti locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio; b) per il 20%, da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciut |
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Art. 26 - Compiti del Comitato direttivo1. Il Comitato direttivo, nel quadro della pianificazione faunistico-venatoria, promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede alla attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Reg. (CEE) n. 1094/1988 e successive modificazioni; c) il ripristino di zone umide e di fossati; d) la differenziazione delle colture; |
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Art. 27 - Allevamenti di fauna selvatica1. Gli allevamenti previsti dall'art. 17, comma 1, della legge n. 157/1992 sono distinti in tre categorie: a) per la produzione di animali selvatici destinati al ripopolamento e/o reintroduzione, con esclusione del cinghiale; |
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Art. 28 - Controllo della fauna selvatica1. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Per le zone protette il controllo è svolto dai rispettivi gestori. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. N38 |
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Art. 29 - Abilitazione all'esercizio venatorio1. In applicazione dell'art. 22 della legge n. 157/1992, la licenza di porto di fucile per uso caccia è rilasciata, secondo le leggi di pubblica sicurezza, a coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio dinanzi ad apposita Commissione insediata presso ciascuna Provincia. 2. La Commissione rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio provinciale che l'ha nominata ed è composta da un dirigente provinciale, che la presiede, e da altri cinque esperti nelle materie d'esame di cui al successivo sesto comma, di cui almeno uno laureato in scienze |
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Art. 30 - Calendario venatorio e specie cacciabili1. Il calendario venatorio è approvato dalla Giunta regionale, “sentiti l'ISPRA” N1 e le province, ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno. 2. Il calendario venatorio regionale reca disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modo di caccia, alla durata della giornata venatoria, ai periodi di addestramento cani. 3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio. La Giunta regionale, “sentiti l'ISPRA” N1 e le province può modificare i termini della caccia per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali e |
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Art. 30-bis - Esercizio delle deroghe previste dall'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche e integrazioni1. La Regione disciplina l'esercizio delle deroghe previs |
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Art. 31 - Modalità dell'esercizio venatorio1. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nel rispetto dei massimali previsti all'ottavo comma dell'art. 12 della legge |
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Art. 31-bis - Abilitazione alla caccia di selezione |
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Art. 32 - Esercizio venatorio da appostamento1. Sono appostamenti fissi quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva da caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992. 2. Le province rilasciano le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:10.000 indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o d |
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Art. 33 - Tesserino1. Per l'esercizio dell'attività venatoria è necessario possedere apposito tesserino annuale predisposto dalla Giunta regionale e rilasciato dalla Provincia di residenza, previa riconsegna di quello dell'anno precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato all'autorità competente. 1-bis. A partire dalla stagione venatoria 2022-2023, il tesserino regionale può essere rilasciato anche in formato digitale, secondo modalità definite dall'ufficio regionale competente in materia, |
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TITOLO IV - Disposizioni finanziarie |
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Art. 34 - Risarcimento dei danni e fondo di tutela delle produzioni agricole1. È costituito, con successivo art. 37, un fondo regionale destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei danni, non altrimenti risarcibili, cagionati alla produzione agricola, alle opere eseguite sui terreni coltivati e a pascolo, dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta e nell'esercizio dell'attività venatoria. È costituito, altresì, un fondo, al quale afferisce anche una quota dei proventi derivanti dai versamenti effettuati annualmente dai cacciatori per il " prelievo venatorio del cinghiale", per far fronte ai danni, non altrimenti risarcibili, cagionati ai proprietari dei veicoli incidentati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta. La Giunta Regiona |
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Art. 35 - Utilizzazione dei territori agricoli ai fini della gestione programmata della caccia1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di terreni ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge n. 157/1992, la Giunta regionale ripartisce annualmente fra le province, sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, le somme di cui al successivo art. 37. 2. La gestione del fondo è affidata alle Province, che la esercitano attraverso i comitati di gestione dell'A.T.C. e determinano l'importo del contributo in relazione alla estensione dei terreni, alle condizioni a |
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Art. 36 - Tasse di concessione regionale1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini della presente legge, istituisce la tassa di concessione regionale per il rilascio e rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio, fissata per il 1994 in misura pari al 50% della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni. 2. La tassa di cui al primo comma è soggetta a rinnovo annuale e non è dovuta qualora non si eserciti l'attività venatoria durante l'anno o la si eserciti esclusivamente all'estero. |
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Art. 37 - Utilizzazione dei mezzi finanziari |
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Art. 38 - Norma finanziaria |
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TITOLO V - Divieti - sanzioni - vigilanza |
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Art. 39 - Divieti1. A norma dell'art. 21 della legge n. 157/92 è vietato a chiunque: a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive; b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Regione adegua la propria legislazione al disposto dell'art. 22, comma 6 della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo alla eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'art. 32 comma 3 della legge medesima; c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'I.N.F.S. non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica; d) l'esercizio venatorio dove vi siano opere di difesa dello Stato e dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tas |
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Art. 41 - Sanzioni amministrative1. Per le violazioni delle disposizione della presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta; b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; in caso di recidiva la sanzione è da euro 206 a euro 1.239; c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e/o regionali; in c |
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Art. 42 - Irrogazione delle sanzioni amministrative1. Le sanzioni amministrative di cui all'art. 41 sono irrogate dal Presidente della Provincia, nel cui territorio è stata commessa l'infrazione ed i relativi proventi sono incamerati dalla stessa con destinazione vincolata all'attività venatoria |
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Art. 43 - Ripristino fauna danneggiata e risarcimento1. I responsabili di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinati industriali o urbani, dall'uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o altre sostanze nocive in violazione delle leggi vi |
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Art. 44 - Cani e gatti vaganti1. I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne fuori dalla sfera di controllo del possessore, possono essere catturati dagli agenti di vigilanza, |
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Art. 45 - Vigilanza venatoria1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata alle province. All'espletamento dei relativi compiti, come previsti dagli artt. 27 e 28 della legge n. 157/1992, provvedono: a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale; b) le guardie, i sottufficiali e gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato; c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali; d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria; |
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TITOLO VI - Disposizioni transitorie e finali |
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Art. 46 - Norme transitorie e finali1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione con apposita disposizione regolamenterà transitoriamente l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, di concerto con le Province e “non oltre la chiusura della stagione venatoria 1996/1997” N31. |
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Allegato A (articolo 30) - Specie e periodi previsti dall'art. 18, comma 1, della legge n. 157/1992a) specie cacciabili della terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinas virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Aleotoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus); |
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