N4 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 24/07/2017, n. 19.

L’articolo 5 così recitava:

“Art. 5 - Piani faunistico-venatori provinciali

1. Ai fini della realizzazione della pianificazione faunistico-venatoria regionale ed in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione, le province, sentiti i comuni e le comunità montane ai sensi della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47, predispongono i propri piani faunistico-venatori e li trasmettono alla Regione per il dovuto coordinamento.

2. I piani provinciali in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione, sono articolati per comprensori omogenei e prevedono:

a) le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica e le zone di protezione lungo le rotte migratorie dell'avifauna;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani;

e) la individuazione e la localizzazione delle aree protette in cui sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi ricompresi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione;

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna selvatica.

3. I piani provinciali contengono inoltre proposte di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia ricadenti nel territorio di competenza, nonché la identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

4. Le province trasmettono alla Regione i rispettivi Piani entro 60 giorni dalla emanazione degli indirizzi regionali. Qualora non vi adempiano, la Giunta regionale assegna un ulteriore termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva nell'ambito del piano regionale, di cui all'art. 4.

5. Per la predisposizione dei piani di cui al presente articolo, le province si avvalgono del Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale.”

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