Il presente articolo cessa la sua efficacia per effetto della L.R. 07/08/2003, n. 28.

L’articolo 38 così recitava:

“Art. 38 - Norma finanziaria

Agli oneri di cui alla presente legge si farà fronte con le disponibilità finanziarie dei capitoli 2391, 2392 e 2393, esistenti al momento dell'approvazione della presente legge, che andranno a costituire la dotazione finanziaria dei capitoli di cui al comma successivo secondo le percentuali indicate dall'art. 37.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1994 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 2350 (così modificato) - Fondo per il finanziamento dell'attività venatoria da destinare alle province ai sensi dell'art. 37 - primo comma - lettera a), b), c).

Cap. 2355 (di nuova istituzione) - Contributi alle Associazioni venatorie ai sensi dell'art. 37 - primo comma - lett. e).

Cap. 2360 (di nuova istituzione) - Interventi regionali in campo venatorio e di tutela ambientale, nonché per attività di ricerca sulla caccia (art. 37 - primo comma - lettera a).”

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