Comma abrogato dalla L.R. 24/07/2017, n. 19.

Il comma 2 dell’articolo 4 così recitava:

“2. A tal fine, la Giunta regionale, qualora riscontri la mancata corrispondenza dei piani faunistico-venatori provinciali ai criteri dettati negli indirizzi, invita la Provincia interessata ad adeguarsi entro il termine di 30 gg., scaduto il quale provvede direttamente all'adeguamento.”

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