Articolo abrogato dalla L.R. 07/08/2003, n. 28.

L’articolo 37 così recitava:

“Art. 37 - Utilizzazione dei mezzi finanziari

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e in particolare per incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale, la Giunta regionale ripartisce annualmente le somme complessivamente affluite al bilancio dell'esercizio precedente per le tasse di concessione regionale relative alla caccia, come segue:

a) nella misura del 20% a favore delle province, quale fondo di tutela delle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 24 nonché per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 35;

b) nella misura del 5% a favore delle province, per l'esercizio delle funzioni attribuite, per la copertura di spese per consulenze ed assistenza tecnica, tenuto conto delle rispettive superfici agro-silvo-pastorali e del numero dei cacciatori iscritti negli A.T.C. di ciascuna provincia;

c) nella misura del 60% a favore delle province per i piani faunistico-venatori provinciali, per i piani di miglioramento ambientale, per l'acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, per l'attività di vigilanza e controllo dei centri di riproduzione privati, nonché delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistiche venatorie;

d) per l'8% a disposizione della Giunta regionale per interventi regionali in campo venatorio e di connessa tutela ambientale, nonché per attività regionali di ricerca sulla caccia e di formazione previste dalla presente legge;

e) nella misura del 7% per contributi alle Associazioni venatorie riconosciute in ambito nazionale e organizzate a livello regionale, in ragione della rispettiva consistenza associativa, finalizzati allo svolgimento di attività promozionali e di educazione ambientale nell'ambito della pratica venatoria, nonché di ogni altra iniziativa tesa alla efficace osservanza della presente legge.

2. La ripartizione di cui alla lettera c) è rapportata alla superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia ed è, altresì, ripartita sulla base dei progetti di intervento previsti nei rispettivi programmi annuali riguardanti la gestione degli istituti faunistici e faunistico-venatori pubblici e degli A.T.C.

3. Sugli interventi di cui al precedente articolo la Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale.”

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