L. R. Basilicata 16/11/2018, n. 37 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Basilicata 16/11/2018, n. 37

Misure straordinarie per contrastare l'emergenza cinghiali in Basilicata.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/12/2020, n. 41
- L.R. 13/03/2019, n. 4
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CAPO I - Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Basilicata
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Articolo 1 - Obiettivi

1. La presente legge disciplina la gestione straordinaria, per il triennio successivo alla sua entrata in vigore, “per la specie cinghiale in Basilicata”N1 perseguendo i seguenti obiettivi:

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Articolo 2 - Individuazione delle aree vocate e non vocate

1. La Regione approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno stralcio del piano faunistico-venatorio regionale nel quale dispone la revisione dei confini attuali delle aree vocate e non vocate, sentiti gli ambiti

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Articolo 3 - Gestione venatoria nelle aree non vocate

1. Per consentire il prelievo selettivo la Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA, approva annualmente, con riferimento alle aree non vocate e non soggette a divieto di caccia, un piano di prelievo selettivo.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il piano è approvato in conformità ai seguenti criteri:

a) per gli ungulati, il piano di prelievo è definito assumendo come densità attuale delle popolazioni il 70 per cento di quella media riscontrata nei distretti delle aree vocate confinanti nell'annata precedente. La suddivisione in classi di prelievo del contingente stimato è equivalente a quella media dei medesimi distretti;

b) per la specie cinghi

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Articolo 4 - Interventi di controllo faunistico

1. La Regione, nel caso di inefficacia dei metodi ecologici dimostrata sulla base di una valutazione tecnica che tiene conto dei danni rilevati o potenziali, anche eventualmente segnalati dai proprietari o conduttori dei fondi, approva, previo parere dell'ISPRA, piani di controllo, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 2/1995, di validità non superiore ai tre anni.

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Articolo 5 - Gestione venatoria nelle aree vocate

1. Nelle aree vocate di cui all'articolo 2, la presenza degli ungulati viene mantenuta, a cura dei soggetti gestori, nei livelli di consistenza interspecifica sostenibile dall'ambiente, definiti tenuto anche conto degli effettivi danneggiamenti ambientali all'agricoltura, ai boschi e dalle capacità di rinnovazione forestale. I piani di prelievo sono realizzati nel rispetto del calendario venatorio di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 2/1995.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite a livello di comprensorio, mediante il piano annuale di gestione ungulati articolato in unità di gestione, quali i distretti, gli istituti faunistici e le aree protette.

3. "L'ufficio regionale competente, entro il 30 gennaio di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano annuale di gestione degli ungulati."N7 Ai fini della migliore gestione, in sede di approvazione, la Giunta regionale può procedere alla modifica della proposta. La Giunta regionale ap

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Articolo 6 - Gestione e valorizzazione delle carni

1. Gli ATC, in collaborazione tra loro, provvedono a presentare un piano unico, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che prevede la realizzazione di almeno un centro di sosta, costituito da una o più celle frigo all'interno delle quali le carcasse di selvaggina selvatica oggetto di attività venatoria vengono esclusivamente refrigerate, aumentandone il numero di uno ogni duemilacinquecen

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Articolo 7 - Monitoraggio

1. Il monitoraggio sull'andamento delle azioni previste dalla presente legge e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, è determinato dal raffronto tra la situazione e

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Articolo 8 - Vigilanza e potere sostitutivo della Regione

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è svolta dai soggetti di cui all'articolo 45 della legge regionale n. 2/1995. I soggetti indicati allo svolgimento di compiti di vigilanza sono:

a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale;

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Articolo 9 - Clausola valutativa

1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale invia alla commissione competente per materia una relazione in cui si evidenzia ogni informazione utile per la stima della condizione iniziale in cui si inserisce l'intervento obiettivo, in particolare:

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Articolo 10 - Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria della presente legge, l'ufficio competente è autorizzato ad apportare le opportune va

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CAPO II - Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"
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Articolo 11 - Abilitazione alla caccia di selezione. Inserimento dell'articolo 31-bis nella legge regionale n. 2/1995

1. Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

"Art. 31-bis - Abilitaz

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Articolo 12 - Modifiche della legge regionale n. 2/1995

1. Al comma 3, articolo 2, le parole: "dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.)" sono sostituite da "dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.)".

2. Al comma 4, lettera a), articolo 3, le parole: "dell'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA".

3. Al comma 5, articolo 7, le parole: "con

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Articolo 13 - Controllo della fauna selvatica

1. È abrogato l'ultimo capoverso del comma 1, articolo 28 della legge regionale n. 2/1995, "Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento".

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Articolo 14 - Efficacia

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 rimangono in vigore per il triennio successivo all'entr

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Articolo 15 - Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di

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