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Sent.C. Stato 12/01/2005, n. 42

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Ammissione - Requisiti - Prova - Mancanza - Conseguenze.
1. In una gara di appalto di lavori pubblici, qualora non venga fornita prova del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, l'art. 10 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 non distingue tra inadempimento formale (per errore o altro) e inadempimento sostanziale (mancanza dei requisiti per partecipare alla gara), con la conseguenza che, se tale prova non venga fornita nel prescritto termine di 10 giorni dalla richiesta, si procede automaticamente alla esclusione dalla gara, all'incameramento della cauzione ed alla segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza.

Ved. C. Stato II, Par. 27 ottobre 2004 n. 3712/02 R
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, c. 1 quater) R

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