Sent.C. Cass. 05/05/2004, n. 8569 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP7019

Sent.C. Cass. 05/05/2004, n. 8569

50213 50213
1. Professionisti - Lavoro autonomo e lavoro subordinato - Criterio distintivo
1. Nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione, ed, al fine della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre, a detti fini, far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, desunto anche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro.

1a. Ai fini della distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato o c.d. di parasubordinazione ved. Cass. 29 marzo 2004 n. 6224 R e 13 febbraio 2004 n. 2842 R (Criterio distintivo); 18 marzo 2004 n. 5508 R (Subordinazione - Accertamento non agevole - Distinzione con criteri complementari e sussidiari); 19 febbraio 2004 n. 3277 R (Distinzione - Accertamento incensurabile della corte di merito - Limiti); 11 febbraio 2004 n. 2622 R (Distinzione - Rilevanza determinante dell'elemento della subordinazione - Valore solo indicativo di altri elementi); 25 ottobre 2003 n. 16059 R (Il principio della retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost. vale soltanto per il lavoro subordinato); 22 agosto 2003 n. 12348 R e 17 luglio 2003 n. 11203 R (Elementi distintivi fra il lavoro autonomo ed il lavoro subordinato - Subordinazione significa assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro); 18 agosto 2003 n. 12085 [R=W18AG0312805] (Per distinguere se si tratta di collaborazione professionale autonoma o di lavoro subordinato di dirigente è rilevante la volontà delle parti).

Dalla redazione