Sent.C. Cass. 29/03/2004, n. 6224 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 29/03/2004, n. 6224

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1. Professionisti - Lavoro autonomo e lavoro subordinato - Criterio distintivo.
1. Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa delle peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione. (Nel caso di specie, la Corte suprema ha ritenuto che la corte di merito avesse fatto corretta applicazione di tale principio, qualificando come di lavoro subordinato il rapporto di lavoro intercorso tra una insegnante di scuola privata e l'istituto ove essa insegnava, attraverso l'individuazione di rilevanti indici sintomatici, quali l'assoggettamento del lavoratore al potere di coordinamento e disciplinare del datore di lavoro, il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, la fissazione dell'orario di lavoro e degli orari delle attività ausiliarie da parte del datore di lavoro, ed il sistema retributivo, commisurato alle ore di insegnamento effettivamente svolte, e la svalutazione, invece, dell'importanza della espressione formale della volontà contrattuale, riportata nella sottoscrizione di un modulo e stampa ove il rapporto veniva definito come autonomo).

Ved. Cass. 19 novembre 2003 n. 17549 R

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