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Sent.C. Cass. 06/02/2004, n. 2298

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1. Appalti - Danni a terzi - Responsabilità del committente - Come custode ex art. 2051 C.c. - Condizioni.
1. Il proprietario di un immobile non cessa di averne la materiale disponibilità per averne pattuito in appalto la ristrutturazione e pertanto, salvo che provi il totale affidamento di esso all'appaltatore, è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 C.c. perché custode del bene, dei danni derivati ad un terzo avendo l'obbligo, al fine di impedire che essi si verifichino, di controllare e vigilare l'esecuzione dei relativi lavori.

Conforme a Cass. 30 marzo 1999 n. 3041 R Sulla responsabilità per danni causati a terzi da opere pubbliche e nella esecuzione degli appalti [restando esclusa da questa giurisprudenza quella sulla responsabilità per danni a terzi nelle strade (p.e., per pericolo occulto)] ved. Cass. 23 dicembre 2003 n. 19773 R (Responsabilità dell'ente custode dell'impianto fognario per il danno subito dal privato in dipendenza dello straripamento di liquami dall'impianto stesso); 9 ottobre 2003 n. 15061 R (Responsabilità della P.A. per danni all'immobile frontista di una strada provinciale provocati dall'acqua tracimata dalla strada stessa per l'inosservanza delle specifiche disposizioni di legge e di regolamenti che disciplinano l'attività di manutenzione delle strade nonché delle comuni norme di diligenza e prudenza); Tsa 24 settembre 2003 n. 127 R e Cass. 15 luglio 2003 n. 11064 R (Responsabilità solo dell'appaltatore per danni a terzi negli appalti di lavori pubblici ed eventualmente anche dell'amministrazione appaltante, concorrente e solidale); Cass. 20 agosto 2003 n. 1221 [R=W20AG031221] (Responsabilità, in qualità di custode, del proprietario di un appartamento in cui aveva fatto eseguire lavori di ristrutturazione - oltre eventualmente a quella dell'appaltatore che li aveva eseguiti - per i danni causati da detti lavori ad appartamenti sovrastanti); 18 luglio 2003 n. 11242 R(Responsabilità della P.A. per danni provocati al proprietario frontista di una strada pubblica, per la mancata manutenzione della rete idrica e la conseguente apertura di una voragine nella strada di accesso al negozio di quel proprietario); 21 marzo 2003 n. 4145 R (Il concessionario risponde direttamente dei danni cagionati a terzi dall'opera pubblica).
(C.c. art. 2051)

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