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Sent.C. Cass. 29/07/2003, n. 11636

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1. Consulente tecnico d’ufficio - Compenso - Stima di immobile diviso in lotti ex art. 13 D.P.R. 88/352 - Determinazione del compenso - Criterio. 2. Consulente tecnico d’ufficio - Attività di suo ausiliario non autorizzato dal giudice - Compenso - Esclusione.
1. In tema di liquidazione del compenso dovuto al consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice in una procedura di esecuzione forzata per la stima del valore di un complesso immobiliare diviso in lotti, l’unicità dell’incarico, che ha ad oggetto la determinazione del valore del complesso immobiliare assoggettato ad esecuzione, comporta che il compenso a percentuale deve essere stabilito con riferimento al valore complessivo degli immobili, con il limite massimo di un miliardo di lire fissato dall’art. 13 del D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, e non a quello dei singoli lotti. 2. Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L. 8 luglio 1980 n. 319, il consulente tecnico d’ufficio deve essere preventivamente autorizzato dal giudice ad avvalersi dell’ausilio di altri prestatori d’opera per l’attività strumentale rispetto ai quesiti oggetto dell’incarico, non può essere riconosciuto alcun compenso (neppure sotto forma di rimborso spese sostenute dal C.T.U.) in relazione all’attività svolta, per i rilievi dei fabbricati e della strada, da un tecnico incaricato, senza autorizzazione del giudice, dal consulente tecnico.

1a. (CTU-ONO.6) - Sul compenso al C.T.U. ex D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, ved. Cass. 29 gennaio 2003 n. 1316 R (Ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 88/352 richiamato dal successivo art. 3, per il calcolo dell’onorario a percentuale del C.T.U. non può tenersi conto anche del passivo patrimoniale); 10 gennaio 2003 n. 174 R e 17 aprile 2001 n. 5608 R (Il compenso al C.T.U. per la stima di più immobili deve essere determinato con unico onorario a percentuale ex art. 13 D.P.R. 88/352); 3 agosto 2001 n. 10745 R (Compenso al C.T.U. per valutazione di aziende con onorario a percentuale secondo le tabelle previste dall’art. 3 D.P.R. 88/352); 19 febbraio 1999 n. 1413 R (Il compenso per incarico che comporta rilievi topografici e planimetrici va determinato secondo l’art. 12, 2° comma, del D.P.R. 88/352). 2a. (CTU-ONO.4) - Sul compenso ad ausiliari od esperti della cui opera può avvalersi il C.T.U. ved. Cass. 15 settembre 1995 n. 9767 R (Qualora il C.T.U. si faccia assistere nella sua attività da un ausiliare senza che vi sia stata l’autorizzazione del giudice, resta esclusa la possibilità del rimborso delle spese sostenute da quell’ausiliare); 9 dicembre 1992 n. 13037 R (In tema di compensi, l’art. 1 della L. 8 luglio 1980 n. 319 istituisce una equiparazione fra le categorie di ausiliari del giudice cioè fra periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria); 27 agosto 1991 n. 9194 R (Le spese sostenute dagli ausiliari del C.T.U. autorizzati dal giudice vanno incluse, in base all’art. 7 della L. 8 luglio 1980 n. 319, R fra le spese rimborsabili al C.T.U.).
(D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, art. 13) R (L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 7, c. 3) R

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