Sent.C. Cass. 03/08/2001, n. 10745 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 03/08/2001, n. 10745

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Stima superiore a un miliardo di lire - Onorario percentuale per scaglioni entro un miliardo di lire. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Redazione di planimetrie - Onorario a vacazioni e non a percentuale - Legittimità.
1. Per la liquidazione del compenso al perito e al consulente tecnico in tema di valutazione d'azienda, in applicazione delle tabelle previste dall'art. 3 D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, lo scaglione massimo di valore fissato da cinquecento milioni a un miliardo configura il limite che non è possibile superare neppure quando la stima dell'azienda sia di ammontare superiore; ne deriva che non compete al consulente tecnico d'ufficio che ha redatto una stima superiore al miliardo di lire, un compenso superiore a quello massimo computabile in base all'applicazione degli artt. 2 e 3 Tariffa approvata con D.P.R. n. 352 del 1988 cit., prevedente per l'attività del consulente un onorario percentuale calcolato per scaglioni, il maggiore dei quali va dai cinquecento milioni a non oltre un miliardo di lire. 2. In tema di liquidazione dei compensi al consulente tecnico di ufficio incaricato della redazione di planimetrie, l'adozione del sistema delle vacazioni - che ha carattere residuale ed è quindi applicabile ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria - in luogo di quello delle percentuali è legittima, trattandosi di attività che, rispetto alla valutazione degli immobili, rappresenta un quid pluris non strumentale alla valutazione medesima e non assimilabile ad essa qualitativamente, così da scaglioni di cui all'art. 13 D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 (v. sentenza Corte costituzionale n. 41 del 23 febbraio 1996).


(D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, artt. 2 e 3)R (D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, art. 13)

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