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Sent.C. Cass. 17/04/2001, n. 5608

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Stima d'immobile ex art. 13 D.P.R 88/352 - Determinazione del compenso - Criterio.
1. La liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, chiamato per determinare il valore di una serie di beni immobili, rientrante nella materia dell'estimo, deve attenersi al criterio desunto dall'art. 13 delle tabelle allegate al D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 che fa riferimento all'«importo stimato», diverso per scaglioni con il limite massimo di un miliardo; va precisato, peraltro, che, nel caso di immobili aventi caratteristiche uguali o analoghe, per definire le quali il consulente debba effettuare operazioni ripetitive, l'«importo stimato» è quello che attiene alla stima cumulativa di detto insieme; in presenza, invece, di una pluralità di immobili molto diversi tra loro, l'«importo stimato» è quello corrispondente ad ogni singola stima di immobile che abbia autonome caratteristiche valutative; pertanto, ogni «importo stimato» deve essere sempre contenuto nel limite del massimo scaglione di un miliardo di lire, salvo che, per i valori ad esso superiore, ove ne sussistano le condizioni, possa farsi ricorso all'applicazione dell'art. 5 L. 8 luglio 1980 n. 319.

1a. Ved. Cass. 28 marzo 2001 n. 4537R.
(L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 5R; D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, art. 13)R

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