Sent.C. Cass. 29/01/2003, n. 1316 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 29/01/2003, n. 1316

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Valutazione di patrimoni ex art. 3 D.P.R. 88/352 - Calcolo dell'onorario - Criterio.
1. Atteso che, ai sensi dell'art. 1 D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, richiamato dal successivo art. 3 in materia di valutazione di patrimoni, l'onorario a percentuale del consulente tecnico d'ufficio deve essere determinato con riferimento al valore del bene od altra utilità oggetto dell'accertamento, il calcolo dell'onorario non può tenere conto anche del passivo patrimoniale.

1a. - Sul compenso al C.T.U. ex D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, ved. Cass. 10 gennaio 2003 n. 174 R e 17 aprile 2001 n. 5608 R (Il compenso al C.T.U. per la stima di più immobili deve essere determinato con unico onorario a percentuale ex art. 13 D.P.R. 88/352); 3 agosto 2001 n. 10745 R (Compenso al C.T.U. per valutazione di aziende con onorario a percentuale secondo le tabelle previste dall'art. 3 D.P.R. 88/352); 19 febbraio 1999 n. 1413 R (Il compenso per incarico che comporta rilievi topografici e planimetrici va determinato secondo l'art. 12, 2° comma, del D.P.R. 88/352).
(D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, art. 1 e 3) R

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