Sent.C. Cass. 25/07/2003, n. 11545 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 25/07/2003, n. 11545

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1. Appalti - Intermediazione di manodopera - Divieto - Da parte di esercenti di attività imprenditoriale - Possibilità.
1. La violazione del divieto d’intermediazione od interposizione nelle prestazioni di lavoro sancito dall’art. 1 della L. 23 ottobre 1960 n. 1369 può essere commessa anche da soggetti che professionalmente esercitino un’attività imprenditoriale consistente nell’assunzione di regolari appalti di opere o servizi, in quanto tale circostanza non esclude la possibilità che in un determinato caso concreto essi pongano in essere un contratto diverso dal vero e proprio appalto ed avente oggetto la fornitura di forza lavoro anziché di un opus. Pertanto, alla stregua della lettera e della ratio della norma, lo status professionale del soggetto che riceve l’appalto è circostanza di per se stessa irrilevante ai fini dell’esclusione o dell’affermazione della violazione del divieto anzidetto, dovendo la relativa indagine essere condotta con riferimento agli indici rivelatori della fattispecie vietata dalla legge. Il relativo accertamento di fatto è rimesso al giudice di merito e, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella specie la sentenza confermata dal S.C. aveva desunto i caratteri dell’interposizione vietata dalla circostanza che i dipendenti dell’appaltatore in realtà eseguivano l’attività lavorativa in collaborazione e sotto le direttive ed il controllo dei dipendenti della società datrice di lavoro, utilizzando anche attrezzature di proprietà della medesima).

1a. (IOP.2) - Sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ex art. 1 L. 23 ottobre 1960 n. 1369, ved. Cass. 26 aprile 2003 n. 6579 R (L’utilizzazione da parte dell’appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudoappalto) vietata dall’art. 1, comma 1, della L. 23 ottobre 1960 n. 1369, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore); 10 gennaio 2003 n. 243 R (Responsabilità solidale di committente ed appaltatore per inosservanza del divieto di intermediazione di manodopera - Inapplicabilità dell’art. 3 L. 60/1369 a contratti d’appalto con enti pubblici territoriali); 8 gennaio 2003 n. 81R (Il divieto di intermediazione di manodopera sussiste anche per aziende municipalizzate ma entro certi limiti); 12 dicembre 2001 n. 15665 R; Cass.pen. III 13 giugno 2001 n. 23769 [R=WP13G0123769]; Cass. 3 marzo 2001 n. 3096 R; 18 novembre 2000 n. 14943 R; 7 ottobre 2000 n. 13388 R; 16 settembre 2000 n. 12249 R; 11 settembre 2000 n. 11957 [R=WCS11S0011957]; 23 agosto 2000 n. 11040 R; 9 giugno 2000 n. 7917 R; 5 aprile 2000 n. 4237 R; 18 marzo 2000 n. 3196 R (Sulla individuazione degli appalti leciti come quelle esemplificati nell’art. 3 L. 60/1369); 12 luglio 1999 n. 7361 R (Azione e onere di prova del dipendente di appaltatore circa il riconoscimento ex art. 3 L. 1960/1369); 21 giugno 1999 n. 6277 R (Azione del lavoratore verso il committente ex art. 1 L. 60/1369); 18 giugno 1999 n. 6128 R (Con l’utilizzazione da parte dell’appaltante di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltatore, può configurarsi intermediazione di manodopera); 26 giugno 1998 n. 6347 R (Sulla fattispecie ex art. 3 L. 60 n. 1369 - applicabile per il lavoro che l’appaltatore svolge all’interno di stabilimento in cui ha sede l’attività produttiva dell’azienda committente - secondo cui committente ed appaltatore sono tenuti in solido a corrispondere ai dipendenti del secondo un trattamento non inferiore ai dipendenti del primo); Cass.pen. III 30 luglio 1992 n. 8546 [R=WP30L928546] (In tema di interpretazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro i divieti stabiliti dall’art. 1 della L. 60/1369 - che prevede l’ipotesi della mera fornitura da parte di chi appare essere l’appaltatore ma non lo è - hanno carattere di assolutezza e riguardano anche l’interposizione gratuita), Cass. 16 luglio 1992 n. 8602 [R=W16L928602] (Il termine di 1 anno dalla data di cessazione dell’appalto, previsto a pena di decadenza dall’art. 4 della L. 60/1369 per l’esercizio dei diritti spettanti ai dipendenti dell’appaltatore nei confronti dell’impresa appaltante, va riferito alla durata del rapporto contrattuale fra appaltante ed appaltatore).
(L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 1)

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