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Sent.C. Cass. 08/01/2003, n. 81

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1. Appalti - Intermediazione di manodopera - Divieto - Ex art. 1 L. 60/1369 - Anche per aziende municipalizzate - Limiti.
1. L'art. 1 della L. 23 ottobre 1960 n. 1369 sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro si applica anche alle aziende municipalizzate e, conseguentemente, nel caso di violazione del divieto, può essere dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la committente, salvo che l'azienda dimostri l'inesistenza delle situazioni previste dalla L. 8 gennaio 1979 n. 3, che permettono di derogare il divieto di assunzioni stabilito da quest'ultima norma.

Sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ex art. 1 L. 23 ottobre 1960 n. 1369, ved. Cass. 12 dicembre 2001 n. 15665 R; Cass. pen. III 13 giugno 2001 n. 23769 [R=WP13G0123769]; Cass. 3 marzo 2001 n. 3096 R; 18 novembre 2000 n. 14943 R; 7 ottobre 2000 n. 13388 R; 16 settembre 2000 n. 12249 [R=WC16S0012249]; 11 settembre 2000 n. 11957 R; 23 agosto 2000 n. 11040 R; 9 giugno 2000 n. 7917 R
(L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 1; L. 8 gennaio 1979 n. 3)

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