Sent.C. Cass. 18/06/1999, n. 6128 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 18/06/1999, n. 6128

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1. Appalti - Intermediazione di manodopera - Divieto - Fornitura di capitali, macchine e attrezzature da parte dell'appaltatore - Presunzione assoluta di intermediazione vietata - Operatività - Condizione - Marginalità dell'apporto dell'appaltatore - Valutazione del giudice.
1. In tema di interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione da parte dell'appaltante di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltatore dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 L. 23 ottobre 1960 n. 1369 solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore, indipendentemente dal carattere non fittizio dell'impresa di questi; ove, invece, tale situazione non ricorra, resta affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito - non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici - l'accertamento in concreto di uno pseudoappalto.

1a. (IOP.2) Sul divieto di interposizione nelle prestazioni di manodopera ved. Cass. 26 giugno 1998 n. 6347R (Sulla fattispecie ex art. 3 L. 1960 n. 1369 - applicabile per il lavoro che l'appaltatore svolge all'interno di stabilimento in cui ha sede l'attività produttiva dell'azienda committente - secondo cui committente ed appaltatore sono tenuti in solido a corrispondere ai dipendenti del secondo un trattamento non inferiore ai dipendenti del primo); Cass. pen. III 30 luglio 1992 n. 8546[R=WP30L928546] (In tema di interpretazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro i divieti stabiliti dall'art. 1 della L. 23 ottobre 1960 n. 1369[R=L136960] - che prevede l'ipotesi della mera fornitura da parte di chi appare essere l'appaltatore ma non lo è - hanno carattere di assolutezza e riguardano anche l'interposizione gratuita), Cass. 16 luglio 1992 n. 8602[R=W16L928602] [Il termine di 1 (un) anno dalla data di cessazione dell'appalto, previsto a pena di decadenza dall'art. 4 della L. 1960 n. 1369 per l'esercizio dei diritti spettanti ai dipendenti dell'appaltatore nei confronti dell'impresa appaltante, va riferito alla durata del rapporto contrattuale fra appaltante ed appaltatore].
(L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 1)[R=L136960]

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