Sent.C. Cass. 19/11/2003, n. 17574 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 19/11/2003, n. 17574

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1. Appalti - Intermediazione di manodopera - Divieto - Violazione - Accertamento - Criterio. 2. Appalti ll.pp. - Intermediazione di manodopera - Divieto - Utilizzazione di capitali, macchine e attrezzature forniti dall'ente appaltante - Conseguenze.
1. Ai fini della configurabilità del divieto di appalto di mano d'opera di cui all'art. 1 L. 23 ottobre 1960 n. 1369, al di fuori delle ipotesi presuntive previste dal comma 3 di tale disposizione, occorre in concreto accertare le qualità professionali di coloro che prestano l'attività lavorativa nonché le caratteristiche e la specializzazione dell'impresa, dovendosi verificare, in particolare, anche in caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, se il presunto appaltatore abbia dato vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma ed abbia assunto, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito, tenuto conto che un'autonomia gestionale, relativa alla conduzione aziendale, alla direzione del personale, alla scelta delle modalità e dei tempi di lavoro è configurabile anche se le caratteristiche del servizio affidato siano determinate dal committente. 2. In tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine e attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo a una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1, comma 1, L. 23 ottobre 1960 n. 1369 (pseudoappalto) soltanto quando tale conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale e accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza della modestia di questo apporto, su cui riposa l'indicata presunzione iuris et de iure, va accertata in concreto dal giudice del merito alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto, con la conseguenza che, nonostante l'utilizzo da parte dell'appaltatore di macchine o utensili dell'appaltatore o nonostante l'attività presuntivamente appaltata si svolga all'interno dell'azienda di quest'ultimo, correttamente il giudice del merito - ove con congrua motivazione abbia accertato come modesto l'apporto dei materiali o dei macchinari dell'appaltante o necessario, in relazione alla natura dell'attività, lo svolgimento della prestazione lavorativa all'interno dell'azienda dell'appaltante - può ritenere non operante la presunzione assoluta di interposizione fittizia; peraltro, l'accertato interesse dell'appaltatore all'esecuzione dell'opera esclude l'operatività della presunzione della interposizione vietata anche nell'ipotesi in cui tale interesse concorra con quello dell'appaltante.

Sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ex art. 1 L. 23 ottobre 1960 n. 1369, ved. Cass. 11 settembre 2003 n. 13373 R (Il divieto di intermediazione di manodopera opera anche per le società cooperative di produzione e lavoro); 27 agosto 2003 n. 12546 R (L'azione per accertare il divieto di intermediazione di manodopera è diversa dall'azione per dichiarare responsabilità solidale fra appaltatore e committente); 22 agosto 2003 n. 12363 R; 25 luglio 2003 n. 11545 R (La violazione del divieto di intermediazione di manodopera può essere commessa anche da esercenti di attività imprenditoriale)
(L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 1, c. 3) [R=L136960] (L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 1, c. 1)

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