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Sent.C. Cass. 10/01/2003, n. 243

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1. Appalti - Intermediazione di manodopera - Divieto - Responsabilità solidale di committente ed appaltatore - Inapplicabilità art. 3 L. 60/1369 a contratti d'appalto con enti pubblici territoriali.
1. L'art. 3 della L. n. 1369 del 1960, che prevede il divieto di appalto di manodopera e la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per l'adempimento delle obbligazioni su quest'ultimo gravanti verso i propri dipendenti, non può trovare applicazione per i contratti di appalto conclusi da enti pubblici territoriali (nella specie, un comune), atteso che il sistema di garanzie previsto da detta legge, volta a reprimere il fenomeno dello sfruttamento della manodopera, è esteso alle aziende di stato e agli enti pubblici solo nel caso in cui questi ultimi siano organizzati con criteri di imprenditorialità.

Ved. Cass. 8 gennaio 2003 n. 81 R
(L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 3)

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