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Sent.C. Cass. 16/09/2000, n. 12249

47901 47901
1. Appalti - Intermediazione di manodopera - Divieto - Inosservanza - Necessità di accertamento - Criterio.
1. Per accertare l'esistenza di un appalto di manodopera vietato è necessario, quando non ricorrano le presunzioni di cui all'art. 1 L. 23 ottobre 1960 n. 1369, verificare se il contratto posto in essere dalle parti mascheri un intento fraudolento, utilizzando come criterio interpretativo fondamentale quello dell'esistenza del rischio economico d'impresa in capo all'appaltatore e valutando se questi sia provvisto di una propria organizzazione con riferimento allo specifico lavoro, se siasi impegnato a fornire all'appaltatore un'opera o servizio determinato, affrontando l'alea economica insita in ogni attività produttiva autonoma, se i lavoratori impiegati siano effettivamente da lui diretti ed agiscano realmente alle sue dipendenze e nel suo interesse; l'accertamento della sussistenza o meno di un appalto vietato dà luogo a un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

1a. Ved. Cass. 11 settembre 2000 n. 11957R, 23 agosto 2000 n. 11040R, 9 giugno 2000 n. 7917 R.
(L. 23 ottobre 1960 n. 1369, art. 1)[R=L136960]

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