FAST FIND : GP3528

Sent.C. Cass. 26/06/1998, n. 6347

46722 46722
1. Appalti - Intermediazione di manodopera - Divieto - Contratto di appalto ex art. 3 L. 1960 n. 1369 - Diversità - Obbligo di trattamento non inferiore a quello dei dipendenti del committente - Solidarietà tra questi e l'appaltatore - Presupposti - Criterio topografico del luogo di svolgimento del lavoro.
1. A differenza dell'ipotesi dell'interposizione di manodopera rientrante nel divieto di cui all'art. 1 L. 23 ottobre 1960 n. 1369 (che prevede l'ipotesi della mera fornitura di manodopera da parte di chi appare essere l'appaltatore, ma che in realtà non esercita l'attività d'impresa) la disciplina posta per i contratti di appalto di cui all'art. 3 legge cit. - secondo cui il committente e l'appaltatore (che è realmente tale, a differenza dell'ipotesi prevista dal precedente art. 1), sono tenuti in solido a corrispondere ai dipendenti del secondo un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti del primo - è applicabile in relazione ad attività che l'appaltatore debba svolgere all'interno dello stabilimento o degli stabilimenti in cui ha sede l'attività produttiva dell'appaltatore; sicché, in ragione proprio di tale specifico criterio topografico, la speciale fattispecie di appalto di cui all'art. 3 cit. si differenzia dalla figura ordinaria dell'appalto di cui all'art. 1655 Cod. civ. e ciò comporta più stretti collegamenti tra appaltante ed appaltatore per il necessario inserimento dell'attività di quest'ultimo nel ciclo produttivo dell'impresa appaltante.


(Cod. civ. art. 1655; L. 23 ottobre 1960 n. 1369, artt. 1 e 3)[R=L136960]

Dalla redazione