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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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Sent.C. Cass. 05/04/2000, n. 4237
Sent.C. Cass. 05/04/2000, n. 4237
Sent.C. Cass. 05/04/2000, n. 4237
1. Appalti - Intermediazione mano d'opera - Divieto - Art. 3, 1° c. L. 1960 n. 1369 - Espressione "all'interno delle aziende" - Interpretazione.
1. Nell'interpretazione dell'art. 3 comma 1, L. 23 ottobre 1960 n. 1369 - che sancisce l'obbligo degli appaltatori di opere e servizi, che rientrino nella normale attività produttiva delle aziende appaltanti e che si eseguono nell'interno di queste, di corrispondere ai propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dagli imprenditori appaltanti - l'espressione "nell'interno delle aziende" non va intesa come mero riferimento topografico, nel senso che l'attività dell'appaltatore debba necessariamente svolgersi nell'interno dello stabilimento o degli stabilimenti dove ha sede l'attività produttiva dell'appaltante, bensì nel senso che essa debba riguardare un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'impresa concedente l'appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo; a tale ultimo riguardo va precisato che si ha inserimento nel ciclo produttivo soltanto quando la produzione del bene o servizio da parte dell'imprenditore appaltante non è possibile neppure parzialmente senza l'apporto produttivo dell'appaltatore; l'inserimento non è configurabile, invece, quando l'azienda dell'appaltante sia autosufficiente ed al terzo venga data in appalto una parte della produzione al fine di aumentarla, infatti, se così non fosse, qualsiasi contratto di appalto in cui le parti siano entrambi imprenditori comporterebbe l'applicazione dell'art. 3 comma 1 cit., con la conseguente inutilità della condizione da esso posta; condizione di più difficile realizzazione quando l'appaltante non produca beni ma renda servizi, onde sia meno agevole ravvisare l'unicità del risultato economico. (In base ai suddetti principi, la Corte suprema ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l'attività di gestione e manutenzione dell'impianto Roma Sud di depurazione delle acque reflue delle reti fognanti cittadine effettuata dalla So.ge.dep. su incarico dell'A.C.E.A. nel periodo 8 aprile 1988-7 ottobre 1989 non poteva dirsi rientrante nel ciclo produttivo di quest'ultima né in uno dei servizi connessi a tale ciclo produttivo, essendo avvenuto solo nel gennaio 1989 l'inserimento del servizio di depurazione delle acque reflue tra i compiti istituzionali dell'A.C.E.A.).
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