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Sent. C. Cass. 26/02/2003, n. 2865

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Alberi - Di alto fusto - Nozione. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Alberi - Di alto fusto - Lo sono anche alberi con alcuni tronchi alti meno di 3 m - Condizioni.
1. Gli alberi di alto fusto che, a norma dell'art. 892, 1°c., n. 1 Cod.civ., debbono essere piantati a non meno di tre metri dal confine, vanno identificati con riguardo alla specie della pianta, classificata in botanica come «di alto fusto», ovvero, se trattisi di pianta non classificata come di alto fusto, con riguardo allo sviluppo da essa assunto in concreto, quando il tronco si ramifichi ad un'altezza superiore a tre metri. 2. Il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall'art. 892, 1°c., n. 1 Cod.civ., riguarda anche gli alberi che abbiano alcuni tronchi di altezza inferiore ai tre metri, purché gli altri si diramino ad una quota a tale misura superiore; infatti, la previsione normativa, mirante ad impedire che la parte fuori terra degli alberi riesca di danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, esige una valutazione della pianta nella sua essenza unitaria.

1a. - Sulle distanze riguardo ad alberi e siepi (art. 892 ss. Cod.civ.) ved. Cass. 21 novembre 2000 n. 15016 R (Gli alberi il cui tronco e le branche principali non superano i 3 m non sono di alto fusto e pertanto per la loro distanza dal confine si applica l'art. 892, c. 1, n. 2 Cod.civ.); 29 settembre 2000 n. 12956 [R=WC29S0012956] (Condizioni per il mantenimento di una siepe di alberi di alto fusto a meno di 3 m dal confine); 26 gennaio 2000 n. 859 R(Competenza del giudice di pace nelle controversie su distanze da alberi e siepi ma non sulla conseguente recisione di rami o radici); Cass. 22 dicembre 1999 n. 14455 R (Obbligo di estirpazione di alberi piantati a distanza non legale dal confine); Cass. 15 giugno 1999 n. 5928 R (Morte, recisione o abbattimento di alberi non facenti parte di filare, posizionati a distanza inferiore a quella legale); Cass. 25 marzo 1999 n. 2830 R (Distanza da siepi formate da arbusti od alberi); Cass. 19 febbraio 1999 n. 1412 R (Distanze per specie di alberi e siepi non contemplate nell'art. 892, 2°c., Cod.civ. - Applicabilità della norma - Distanza dal confine da rispettare per siepe realizzata con alberi di medio o alto fusto); Cass. 14 gennaio 1999 n. 323 R (Diritto del proprietario di tagliare radici di alberi del vicino addentratesi nel proprio fondo); Cass. 10 novembre 1994 n. 9368 R (Distanza dal confine di siepi formate da piante basse oppure da alberi a medio e alto fusto); C. Cost. 23 febbraio 1994 n. 54 [R=WCO23F9454] (Distanze per gli alberi e loro eventuale estirpazione - Disciplina ex artt. 892 e 894 Cod.civ.); e Cass. 10 marzo 1993 n. 2857 R (Piantamento di alberi e siepi in osservanza delle distanze legali - Competenza del Pretore); Cass. 12 febbraio 1993 n. 1788 R (Recisione di rami protesi e di radici che si addentrano nel fondo del vicino, ex art. 896 Cod.civ.).
(Cod.civ. art. 892, 1°c., n. 1) (Cod.civ. art. 892, 1°c., n. 1)

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