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Sent. C. Cass. 25/03/1999, n. 2830

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1. Edilizia ed urbanistica Distanze Siepi Formate da arbusti o alberi.
1. Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 C.c., distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto - purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, cosi possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni - le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.

1. Sulle distanze di alberi e arbusti dal confine ved. Cass. 19 febbraio 1999 n. 1412R.
(Cod. civ. art. 892)

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