Sent. C. Cass. 22/12/1999, n. 14455 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 22/12/1999, n. 14455

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Edilizia ed urbanistica - Distanze - Alberi - A distanza non legale dal confine - Obbligo di estirpazione - Limite a tutela dell'ambiente - Non invocabile.

Chi pianti alberi in violazione delle distanze dal confine previste dall'art 892 C.c. non può invocare, per impedire la loro estirpazione, le leggi speciali che tutelano, nell'interesse pubblico, il paesaggio e l'ambiente, perché il relativo vincolo è volto a proteggere una determinata zona nel suo complesso, non già un determinato tipo di piante, né tanto meno gli alberi impiantati in un determinato fondo).

Dalla redazione