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Sent. C. Cass. 15/06/1999, n. 5928

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Alberi - Non facenti parte di filare - Posizionamento a distanza inferiore a quella legale - Morte, recisione o abbattimento dell'albero - Estinzione della servitù - Diritto al reimpianto nella stessa posizione - Esclusione.
1. Ai sensi dell'art. 895, comma 1, Cod. civ., nella ipotesi in cui per morte, recisione o abbattimento, un albero non facente parte di un filare sia stato eliminato, si estingue, in deroga ai principi in tema di estinzione delle servitù, anche la servitù che consentiva il mantenimento dell'albero a distanza inferiore a quella legale, non avendo il titolare del fondo dominante alcun diritto di sostituire l'albero eliminato se non osservando le distanze legali.

1a. (DIST.8/1) Per questioni su distanze riguardanti alberi, rami, radici ved. Cass. 25 marzo 1999 n. 2830R e 10 novembre 1994 n. 9368R (Sulla distanza dal confine ex art. 892 Cod. civ. di siepi formate da arbusti, canneti, piante basse o da siepi costituite da alberi di alto o medio fusto che devono osservare la distanza di un metro dal confine); 19 febbraio 1999 n. 1412R (Gli alberi di alto o medio fusto, come i cipressi, possono costituire siepe ai sensi dell'art. 892, 2° comma, Cod. civ.); 14 gennaio 1999 n. 323R (Sulla recisione di rami protesi e di radici che si addentrano nel fondo del vicino, ai sensi dell'art. 896 Cod. civ.); C. Cost. 23 febbraio 1994 n. 54R (Disciplina sulle distanze per gli alberi ex artt. 892 e 894 Cod civ.); Cass. 10 marzo 1993 n. 2857R (Competenza del Pretore); Cass. 12 febbraio 1993 n. 1788R (Sulla recisione di rami e radici).
(Cod. civ art. 895, 1 ° comma)

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