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Sent. C. Cass. 10/11/1994, n. 9368

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Siepi formate da piante basse o da alberi a medio ed alto fusto - Distinzione - Distanza rispettiva dal confine ex art. 892 C.c.
1. Ai fini della distanza dal confine, l'art. 892 C.c., distingue le siepi formate da arbusti, da piante basse, da canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto - purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che impedisce la crescita in altezza e la favorisce in larghezza, rendendo, così possibile l'avvicinamento dei rami e dei vari alberi e la formazione della protezione o barriera contro gli agenti esterni - le quali devono osservare la distanza di un metro dal confine.

1. Ved. Cass. 8 gennaio 1981 n. 164[R=W8GE81164], 6 agosto 1990 n. 7896.[R=W6AG907896] 1a. Ved. note 1a. e 1b. a Cass. II 20 ottobre 1994 n. 8573R.
Cod. civ. art. 892

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