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Sent. C. Cass. 19/02/1999, n. 1412

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1. Edilizia ed urbanistica Distanze Alberi e siepi Specie non contemplate nell'art. 892, 2°c., Cod. civ. Applicabilità della norma Siepe realizzata con alberi di medio ed alto fusto Accertamento Distanza da rispettare (1 m. dal confine).
1. Gli alberi di alto o medio fusto possono costituire siepe, come si desume dall'art. 892 comma 2 Cod. civ., pur se appartengano a specie non contemplate espressamente dalla norma - come i cipressi - ancorché non recisi periodicamente vicino al ceppo, costituendo questa semplicemente una modalità per far crescere la pianta in larghezza, e pertanto, se il giudice del merito accerta che con la collocazione di essi si è realizzato lo scopo di costituire una barriera contro gli agenti esterni, ossia una siepe, sussiste l'obbligo di rispettare la distanza di un metro dal confine.

1a. (DIST.8) - Sulle distanze da osservare per piantare alberi presso il confine, in osservanza dell'art. 892 Coc. civ. ved. Cass. 10 novembre 1994 n. 9368R (Distanza dal confine di siepi formate da piante basse oppure da alberi a medio e alto fusto); C. Cost. 23 febbraio 1994 n. 54R (Disciplina ex artt. 892 e 894 Cod. civ.) e Cass. 10 marzo 1993 n. 2857R (Competenza del Pretore).
(Cod. civ art. 892, 2° comma)

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