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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. 29/04/2002, n. 6224
Sent. C. Cass. 29/04/2002, n. 6224
Sent. C. Cass. 29/04/2002, n. 6224
1. Professionisti - Onorario - Debito di valuta - Conseguenza - Risarcibilità del maggior danno - Onere di prova ex art. 1224 Cod.civ. - Necessità.1. Il credito del professionista per il compenso spettantegli in ragione dell'attività svolta nell'esecuzione di un contratto d'opera ex art. 2230 ss. Cod.civ. è di valuta, e non si trasforma in credito di valore neppure per effetto dell'inadempimento del cliente; esso dà luogo, in caso di mora, alla corresponsione degli interessi nella misura legale, indipendentemente da ogni prova di danno, mentre, ai fini del risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria a norma del comma 2 dell'art. 1224 Cod.civ., incombe sul creditore un onere quantomeno di allegazione, che consenta al giudice di merito di verificare se, tenuto conto delle qualità personali del creditore e dell'attività dallo stesso in concreto esercitata, il particolare danno allegato (quale, ad esempio, quello derivante dall'impossibilità di attuare specifici investimenti programmati o di procurarsi denaro a condizioni particolarmente vantaggiose), possa essersi verosimilmente prodotto. Ved. Cass. 14 febbraio 2002 n. 2149 R. 1n. Codice civile - Art. 1224 (Danni nelle obbligazioni pecuniarie) - (1°c.) Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. (2°c.) Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori. Art. 2230 - Ved. nota 1n a Cass. 4 marzo 2002 n. 3062 R. (Cod. civ. art. 1224, 2° c.; art. 2230) |
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