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Sent.C. Cass. 04/02/2002, n. 1420

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1. Professionisti - Lavoro autonomo e lavoro subordinato - Elementi distintivi.
1. Gli elementi che differenziano, alla stregua dei parametri normativi desumibili innanzitutto dagli artt. 2094 e 2099 Cod.civ., il lavoro subordinato da quello autonomo sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con la conseguente limitazione della sua autonomia e il suo inserimento nell'organizzazione aziendale; a quest'ultimo riguardo è rilevante l'esistenza in tal senso di un diritto del datore di lavoro e, rispettivamente, di un obbligo del lavoratore, derivanti dal contratto, mentre la qualificazione del rapporto compiuta dalle parti nella iniziale stipulazione del contratto non è determinante, stante la idoneità, nei rapporti di durata, del comportamento delle parti ad esprimere sia una diversa effettiva volontà contrattuale, sia una nuova diversa volontà; invece, elementi quali l'assenza del rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la cadenza e la misura fissa della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, fermo restando che l'apprezzamento in concreto circa la riconducibilità di determinate prestazioni ad un rapporto di lavoro subordinato o autonomo si risolve in un accertamento di fatto che, ove adeguatamente e correttamente motivato in rapporto ad un esatto parametro normativo, è incensurabile in cassazione.

Sulla differenza fra lavoro autonomo e lavoro subordinato ved. Cass. 21 novembre 2001 n. 14664R e 6 luglio 2001 n. 9167R e 23 aprile 2001 n. 5989R e 4 novembre 2000 n. 14414R e 11 settembre 2000 n. 11936R e 2 settembre 2000 n. 11502R e 15 giugno 1999 n. 5960R (Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione da quello autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo); 6 luglio 2001 n. 9152 R (L'esistenza dei caratteri di subordinazione nel rapporto di lavoro non perde il suo valore indicativo per il solo fatto che il lavoro venga svolto soltanto per poche ore durante la giornata); 9 gennaio 2001 n. 224 R (Per la qualificazione del contratto di lavoro come autonomo o subordinato occorre accertare - dal giudice di merito - se ricorra o no il requisito tipico della subordinazione); 21 novembre 2000 n. 15001 R (Criterio distintivo; la qualificazione delle parti non è decisiva); 23 agosto 2000 n. 11045 R (Distinzione; anche fra lavoro subordinato e prestazioni gratuite); 9 giugno 1994 n. 5590 R (Sui criteri di distinzione: ha rilevanza determinante il vincolo di subordinazione mentre non ne ha la presenza costante e continua del datore di lavoro nei luoghi di svolgimento delle prestazioni); 21 febbraio 1994 n. 1646 R; 7 febbraio 1994 n. 1219 R (Fattispecie del dirigente di società avente l'incarico di direttore dei lavori e di ingegnere capo per opere pubbliche in regime di concessione). Codice civile - Art. 2094 (Prestatore di lavoro subordinato) - È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore Art. 2099 (Retribuzione) - (1°c.) La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta [nella misura determinata dalle norme corporative], con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. (2°c.) In mancanza di [norme corporative o di] accordo tra le parti, la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali. (3°c.) Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura. Art. 2222 (Contratto d'opera) - Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.
(Cod.civ. artt. 2094, 2099 e 2222)

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