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Sent.C. Cass. 01/03/2002, n. 3001

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1. Professionisti - Lavoro autonomo e lavoro subordinato - Criterio distintivo.
1. Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non può prescindersi dalla volontà dei contraenti e sotto questo profilo va tenuto presente il nomen iuris utilizzato dalle parti, il quale però non ha un rilievo assorbente poiché deve tenersi conto altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362, comma 2, Cod.civ.); e in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità delle prestazioni è necessario dare prevalente rilievo ai secondi dato che la tutela relativa al lavoro subordinato non può essere elusa per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto.

Ved. Cass. 4 febbraio 2002 n. 1420 R.
(Cod.civ. art. 1362, comma 2)

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