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Sent.C. Cass. 21/02/1994, n. 1646

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1. Professionisti - Lavoro autonomo - Dipendente ETFAS - Divieto di esercizio professionale - Contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato da un dipendente in violazione del divieto - Nullità - Esclusione.
1. Il regolamento organico dei dipendenti ETFAS, approvato con D.M. 23 dicembre 1970, costituisce un mero atto amministrativo (generale) concernente l'organizzazione dell'ente e quindi ad efficacia meramente interna, inidoneo a regolare rapporti con terzi, con la conseguenza che non incorre nella sanzione di nullità il contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato da un dipendente in violazione del divieto posto dall'art. 44 di detto Regolamento.

1. Ved. Cass. 7 maggio 1988 n. 3390R, 28 maggio 1980 n. 3511.[R=W28MA803511]

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