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Sent.C. Cass. 21/08/1985, n. 4460

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1. Consulente tecnico di parte - Responsabilità per mancato compimento di attività difensiva - Insussistenza.
1. Il consulente di parte rappresenta la medesima, della quale è ausiliare, nel limitato ambito delle indagini tecniche e, pertanto, non può essere ritenuto responsabile del mancato compimento di attività difensive - come la richiesta di un provvedimento istruttorio - che, esulando dal detto limitato ambito, competono, invece, al difensore.

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