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Sent. C. Cass. 29/09/2000, n. 12956

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Alberi - Siepe di alberi di alto fusto - A meno di 3 m. dal confine - Condizione - Confine costituito da muro divisorio.
1. Soltanto se il confine tra due fondi è costituito da un muro divisorio, proprio o comune, è consentito di mantenere una siepe di alberi di alto fusto a meno di tre metri da esso, perché in tal caso il vicino non la vede e non subisce la diminuzione di aria, luce soleggiamento e panoramicità.

1a. Sulle distanze riguardo ad alberi e siepi (art. 892 ss. Cod. civ.) ved. Cass. 26 gennaio 2000 n. 859R (Competenza del giudice di pace nelle controversie su distanze da alberi e siepi ma non sulla conseguente recisione di rami o radici); Cass. 22 dicembre 1999 n. 14455R (Obbligo di estirpazione di alberi piantati a distanza non legale dal confine); Cass. 15 giugno 1999 n. 5928R (Morte, recisione o abbattimento di alberi non facenti parte di filare, posizionati a distanza inferiore a quella legale); Cass. 25 marzo 1999 n. 2830R (Distanza da siepi formate da arbusti od alberi); Cass. 19 febbraio 1999 n. 1412R (Distanze per specie di alberi e siepi non contemplate nell'art. 892, 2° c., Cod. civ. - Applicabilità della norma - Distanza dal confine da rispettare per siepe realizzata con alberi di medio o alto fusto); Cass. 14 gennaio 1999 n. 323R (Diritto del proprietario di tagliare radici di alberi del vicino addentratesi nel proprio fondo); Cass. 10 novembre 1994 n. 9368R (Distanza dal confine di siepi formate da piante basse oppure da alberi a medio e alto fusto); C. Cost. 23 febbraio 1994 n. 54R (Distanze per gli alberi e loro eventuale estirpazione - Disciplina ex artt. 892 e 894 Cod. civ.); Cass. 10 marzo 1993 n. 2857R (Piantamento di alberi e siepi in osservanza delle distanze legali - Competenza del Pretore); Cass. 12 febbraio 1993 n. 1788R (Recisione di rami protesi e di radici che si addentrano nel fondo del vicino, ex art. 896 Cod. civ.).

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