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Sent. C. Cass. 04/12/1998, n. 12292

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Tra fabbricati con pareti finestrate - Ex art. 9 D.M. 1968 n. 1444 - Operatività immediata nei rapporti tra privati - Limiti.
1. La norma di cui all'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria di cui all'art. 41 quinquies L. 17 agosto 1942 n. 1150), che fissa in dieci metri l'obbligo minimo di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, impone limiti edilizi ai Comuni nella formazione o nella revisione degli appositi strumenti urbanistici (quali i piani regolatori), ma non è immediatamente applicabile, in assenza di questi ultimi, nei rapporti interprivatistici.

1. Ved. Cass. 11 febbraio 1997 n. 1256[R=W11F971256] e 11 giugno 1994 n. 5702R.
(L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 quinquiesR; D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, art. 9)

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