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Sent. C. Cass. 18/02/1999, n. 1347

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1. Appalti oo.pp. Riserve Conto finale firmato con ritardo o senza conferma delle riserve Conseguenze ex art. 64 Reg. oo.pp. del 1895 Limiti Fattispecie.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 64 R.D. 25 maggio 1895 n. 350 secondo il quale se l'appaltatore non sottoscrive il conto finale nel termine fissatogli o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nei modi prescritti nel registro di contabilità, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato, riconduce alla mancata conferma delle riserve già iscritte una presunzione di accettazione del conto, che ha natura relativa, ed è quindi superabile con la prova di una positiva volontà dell'appaltatore contraria alla rinuncia alle pretese oggetto delle riserve. (Nella specie, la Corte suprema enunciando il principio di cui alla massima, ha escluso che un distacco temporale anche di poche ore, tra la sottoscrizione del registro di contabilità generale e quella del conto finale, impedirebbe come ritenuto dalla Corte di merito, la possibilità di superare con una prova contraria la presunzione di accettazione).

1a. (RIS.1) - Sull'obbligo di iscrizione delle riserve nel registro di contabilità e poi nel conto finale, ved. Cass. 16 settembre 1992 n. 10582R; 19 marzo 1991 n. 2934R; 19 marzo 1991 n. 2933R; 14 gennaio 1987 n. 173R. Ma secondo il principio enunciato dalla Cass. 20 dicembre 1994 n. 10949R e ribadito dalla Cass. 18 febbraio 1999 n. 1347R (ved. anche Cass. 25 maggio 1993 n. 5862R) la mancata conferma nel conto finale, da parte dell'appaltatore, delle riserve da esso stesso formulate nel registro di contabilità può non equivalere a sua rinuncia (Nella specie è stata cassata la sentenza della Corte d'appello la quale invece aveva sostenuto la natura «formale» della disciplina che regola questa materia, per cui sarebbe «insuperabile» la mancata conferma delle riserve nel conto finale).
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350)[R=RD25MA95]

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