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Sent.C. Cass. 26/05/2005, n. 11215

50412 50412
1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Automatico diritto appaltatore ad interessi.
1. Nell'appalto di opere pubbliche, il diritto dell'appaltatore agli interessi per il ritardo nel pagamento degli acconti, a norma dell'art. 35 D.P.R. n. 1063 del 1962, sorge automaticamente per il semplice inutile decorso di specifici termini e non è richiesto, per il suo perfezionamento, né un atto di costituzione in mora, né la iscrizione di riserve, né la fatturazione, la quale ultima costituisce un adempimento fiscale dell'appaltatore la cui mancanza non legittima il ritardo nel pagamento.

1. Conf. Cass. 20 maggio 2005 n. 10692;R 6 febbraio 1999 n. 1043.R 1a. - Ved. Cass. 29 marzo 2005 n. 6612 R
(D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 35) [R=DPR106362]

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